(massima n. 1)
Qualora il tribunale, in relazione ad istanza di dichiarazione dello stato d'insolvenza a carico d'imprenditore che si assuma soggetto a liquidazione coatta amministrativa, convochi detto imprenditore in Camera di Consiglio, a norma dell'art. 195 della legge fallimentare (nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 1972), si deve escludere che il tribunale medesimo, al fine della dichiarazione d'ufficio del fallimento, per effetto dell'accertamento dello stato d'insolvenza ma del difetto dei requisiti per la suddetta procedura, debba nuovamente convocare il debitore, atteso che la precedente convocazione, ancorché rimasta senza esito, è idonea a porre il debitore stesso in grado di esercitare il diritto di difesa in ordine al contestato stato di dissesto (presupposto comune ad entrambe le procedure), sicché deve ritenersi osservato quanto in proposito prescritto dall'art. 15 della citata legge (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1970).