(massima n. 1)
Nell'espressione «cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti», contenuta nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, richiamato dall'art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, che indica gli affari esclusi dalla sospensione dei termini processuali in periodo feriale disposta dall'art. 1 della stessa L. n. 742 del 1969, sono comprese anche le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza per le imprese assoggettabili o assoggettate a liquidazione coatta amministrativa, alle quali perciò non si applica la predetta sospensione.