(massima n. 1)
Deve escludersi che la disciplina della revisione prevista dal nuovo c.p.p. consenta di rilevare cause di estinzione del reato già risultanti dagli atti e «sfuggite» al controllo della Cassazione, non potendosi intendere la «novità» della prova diretta a dimostrare la causa estintiva nel senso di ricomprendere anche gli elementi probatori già acquisiti agli atti ma non valutati dal giudice prima del giudicato. L'istituto della revisione, invero, è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; ma, perché il giudizio sia «nuovo», esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente. (La Cassazione ha altresì evidenziato che per quel che attiene ai casi ed ai limiti della revisione — ed in particolare al concetto di «novità» della prova — la disciplina del nuovo c.p.p. è sostanzialmente quella già prevista dal codice abrogato).