(massima n. 2)
In tema di giudizio di cassazione, la mancanza, nell'avviso spedito al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 5, c.p.p., dell'indicazione della causa dedotta dal procuratore generale nella richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso, non configura un caso di nullità, che non è espressamente prevista, ma una mera irregolarità peraltro non lesiva del diritto di difesa, ben potendo l'interessato prendere cognizione diretta in cancelleria della requisitoria scritta del pubblico ministero; e ciò tanto più se si considera che la causa dell'inammissibilità non deve essere illustrata ma solo enunciata nell'avviso predetto.