(massima n. 1)
In tema di misure di prevenzione, l'autorizzazione permanente al sorvegliato speciale di allontanarsi in determinate ore del giorno, per ragioni di lavoro, dal luogo anzidetto, implicando necessariamente un giudizio di diminuita pericolosità, non può che rientrare nelle previsioni di cui all'art. 7, comma secondo, della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 e, pertanto, richiede l'osservanza delle forme di cui all'art. 4 comma quinto della medesima legge, il cui richiamo agli artt. 636 e 637 del codice di procedura penale previgente è da intendersi ora come riferito all'art. 678 del codice attuale, che a sua volta richiama l'art. 666 dello stesso codice.