(massima n. 1)
In tema di riabilitazione da misure di prevenzione, prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988 n. 327, poichč detta norma prevede che per il relativo procedimento si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale che regolano il procedimento di riabilitazione da sentenze di condanna, ne consegue che la corte d'appello, tuttora competente funzionalmente a provvedere (non essendo stato il detto art. 15 della legge n. 327/88 abrogato dall'art. 683 del vigente codice di procedura penale, in base al quale la competenza per la riabilitazione ordinaria appartiene ora al tribunale di sorveglianza), deve comunque osservare, ai fini dell'adozione della propria decisione, le forme di cui all'art. 666, richiamato dall'art. 678 c.p.p. (nella specie, in applicazione del principio anzidetto, č stato annullato, per violazione del contraddittorio, il provvedimento con il quale la corte d'appello, de plano, aveva respinto l'istanza di riabilitazione proposta ai sensi dell'art. 15 della legge n. 327/88).