(massima n. 1)
Il procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza č disciplinato, in forza dell'espresso rinvio dell'art. 678, primo comma, c.p.p., all'art. 666 dello stesso codice. L'inosservanza del terzo comma di tale articolo, concernente l'avviso all'interessato dell'udienza di discussione che ha natura di decreto di citazione e deve essere notificato dall'ufficiale giudiziario determina, al pari della mancata partecipazione del difensore (art. 666, quarto comma), una nullitā di ordine generale ex art. 179 c.p.p., rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, inerendo alla costituzione del rapporto processuale.