(massima n. 1)
Il procedimento di sorveglianza si svolge in camera di consiglio, secondo lo schema del procedimento di esecuzione, a norma degli artt. 678 e 666 c.p.p., che prevedono la partecipazione necessaria del difensore. Ciò significa che il difensore (di fiducia o d'ufficio) deve sempre essere avvisato della data dell'udienza e che se a questa non sia comparso il difensore di fiducia, dev'essere nominato all'interessato un difensore d'ufficio. Non trova, invece, applicazione l'art. 486, quinto comma, c.p.p., che prevede la sospensione od il rinvio del dibattimento ove il difensore sia legittimamente impedito dal momento che esso attiene al solo giudizio di cognizione, come la sua collocazione codicistica rivela.