(massima n. 1)
Pur non potendosi parlare di formazione del giudicato in materia di istanze di applicazione di misure alternative alla detenzione, trattandosi di decisioni formulate allo stato degli atti, tuttavia nella relativa procedura si realizza l'effetto preclusivo, ai sensi dell'art. 666, secondo comma, c.p.p. applicabile al procedimento di sorveglianza ex art. 678 stesso codice, allorché una nuova istanza dell'interessato, priva di elementi di novitą rispetto ad altra in precedenza valutata dal competente giudice di sorveglianza e divenuta non revocabile per mancanza di apposita impugnazione, viene ripresentata.