(massima n. 1)
L'assegnazione di condannati a una specifica sezione di istituto di pena appositamente istituita e connotata da un più severo regime carcerario non può essere assimilata a un provvedimento di sottoposizione del condannato al regime della sorveglianza particolare di cui all'art. 14 bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), in quanto le limitazioni che ne conseguono, pur rendendo maggiormente afflittiva la pena, sono riconducibili al potere discrezionale dell'amministrazione penitenziaria di organizzare la vita all'interno degli istituti, tenendo conto della pericolosità dei detenuti, nonché della necessità di assicurarne l'ordinato svolgimento e non si risolvono in un provvedimento di sottoposizione dei suddetti al regime della sorveglianza particolare. Ne consegue che avverso detto provvedimento di assegnazione non è consentito alcun rimedio diretto dinanzi agli organi di giurisdizione penale, in quanto, per il suo carattere di tassatività, il reclamo di cui all'art. 14 ter ord. pen. non è applicabile ai provvedimenti diversi da quelli per i quali è espressamente previsto.