(massima n. 1)
Il tribunale di sorveglianza, nell'ambito del suo potere discrezionale, ben può applicare una misura alternativa non richiesta che comunque rientri in quella più ampia richiesta dal condannato. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che legittimamente il suddetto tribunale avesse, a fronte di richiesta di affidamento in prova, ammesso il condannato al regime di semilibertà).