(massima n. 1)
Atteso il principio generale, ricavabile dall'art. 666, comma secondo, c.p.p., richiamato dall'art. 678 stesso codice, per cui le decisioni di competenza del tribunale di sorveglianza in materia di misure alternative alla detenzione sono sempre decisioni allo stato degli atti, e non essendovi ragione di negare l'applicabilità di tale principio anche con riguardo al beneficio della liberazione anticipata, deve ritenersi che, qualora tale beneficio sia stato negato non sulla base di una valutazione del complessivo comportamento tenuto dal condannato nel semestre preso in considerazione (valutazione di per sè non più rivedibile), ma sulla base, essenzialmente, della pendenza di un procedimento penale per fatto commesso in quel semestre, l'intervenuta definizione di detto procedimento con sentenza assolutoria nel merito ben può legittimare l'adozione di una nuova decisione con la quale, in difformità dalla precedente, venga concessa, per quel medesimo semestre, la liberazione anticipata precedentemente negata.