(massima n. 1)
È illegittimo il decreto di inammissibilità di istanza per la concessione di benefici penitenziari, emesso de plano dal Presidente del tribunale di sorveglianza sul rilievo dell'irreperibilità dell'istante, considerata impeditiva alla verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione degli invocati benefici, in quanto la reperibilità del condannato al momento dell'avviso per l'udienza di trattazione dell'istanza diretta ad ottenere i benefici penitenziari non è requisito richiesto dalla legge a pena di inammissibilità.