(massima n. 1)
Nel procedimento di prevenzione il richiamo del comma sesto dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n.1423, che rinvia, per la individuazione delle norme applicabili, agli artt. 636 e 637 del codice di rito abrogato, deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo c.p.p. e dunque all'art. 678 (procedimento di sorveglianza), che a sua volta richiama l'art. 666 (procedimento di esecuzione). Ne consegue che, anche nel procedimento di prevenzione, il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui ha bisogno, con l'unico limite del rispetto del contraddittorio.