(massima n. 1)
In tema di estensione del fallimento ai sensi dell'art. 147 legge fall., qualora, dopo la dichiarazione di fallimento di una societą con soci a responsabilitą illimitata, si accerti l'esistenza di altro socio illimitatamente responsabile (ovvero, dopo la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale, risulti l'esistenza di una societą di fatto tra lo stesso imprenditore ed altro od altri soci ), la successiva dichiarazione di fallimento ha natura costitutiva ed effetto ex nunc in virtł del carattere autonomo che (pur in seno al simultaneus processus ) va ad essa riconosciuta. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha ritenuto che il termine dell'anno anteriore al fallimento, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 4 legge fall. ed ai fini della revocabilitą di un'ipoteca costituita dal socio illimitatamente responsabile di una societą di persone, andasse computato con riferimento alla data del fallimento del socio e non a quella della prima procedura concorsuale instaurata a carico della societą ).