(massima n. 2)
L'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 289 bis c.p. spetta soltanto se vi sia una volontaria interruzione, da parte degli autori del reato, della condotta deliberata e posta in essere; non spetta invece quando l'avere l'ostaggio riacquistato la libertà è un dato di fatto da porre in relazione esclusivamente con l'avvenuto compimento dell'azione programmata. (Fattispecie nella quale dieci terroristi, fatta irruzione in una scuola di formazione aziendale Fiat, avevano sequestrato 200 persone, docenti e discenti, immobilizzandone e imbavagliandone alcune e comunque obbligandole tutte, mediante minaccia con armi, a stare raggruppate in alcuni locali dello stabile e ad ascoltare discorsi e slogans inneggianti alla lotta armata e alla organizzazione prima linea in particolare; quindi quattro studenti e sei docenti erano stati condotti in corridoio, immobilizzati e fatti sedere a terra e contro di loro erano stati sparati vari colpi di pistola agli arti inferiori; dopo circa cinquanta minuti di occupazione gli aggressori, esaurita l'azione programmata, si erano allontanati).