(massima n. 1)
La dolosa dissimulazione di parte (rilevante) dell'attivo, quale ragione di annullamento del concordato preventivo o fallimentare (artt. 138 e 186 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), non è di per sé ravvisabile nell'allegazione, con la proposta di concordato, di relazione di stima di un immobile per valore inferiore a quello di mercato, poiché, ove l'immobile medesimo sia fedelmente indicato nelle sue esatte caratteristiche, il suddetto comportamento non integra un raggiro idoneo a trarre in inganno i creditori e gli organi della procedura.