(massima n. 1)
Il provvedimento del giudice delegato che inviti la società garante di una proposta di concordato fallimentare a depositare presso un istituto di credito una somma di denaro necessaria per l'esecuzione del concordato stesso è espressione del potere ordinatorio del giudice in ordine alla gestione del patrimonio fallimentare, il cui esercizio dà luogo ad atti privi dei caratteri di definitività e di decisorietà. Pertanto, contro tale provvedimento è dato il rimedio del reclamo al tribunale ex art. 26 della legge fall., mentre è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione avverso il decreto che decide sul reclamo, in quanto anche quest'ultimo provvedimento è privo dei caratteri di decisorietà e definitività.