(massima n. 1)
Il provvedimento del giudice delegato che inviti la societā garante di una proposta di concordato fallimentare a depositare presso un istituto di credito una somma di denaro necessaria per l'esecuzione del concordato stesso č espressione del potere ordinatorio del giudice in ordine alla gestione del patrimonio fallimentare, il cui esercizio dā luogo ad atti privi dei caratteri di definitivitā e di decisorietā. Pertanto, contro tale provvedimento č dato il rimedio del reclamo al tribunale ex art. 26 della legge fall., mentre č inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione avverso il decreto che decide sul reclamo, in quanto anche quest'ultimo provvedimento č privo dei caratteri di decisorietā e definitivitā.