(massima n. 1)
Il cumulo delle pene, avendo natura amministrativa, rientra fra i compiti del pubblico ministero al fine di rendere possibile una più rapida esecuzione delle pene (salva la facoltà del condannato di adire il giudice dell'esecuzione se ritenga ingiusto il provvedimento adottato); ciò, tuttavia, non esclude che, su richiesta del pubblico ministero, il provvedimento possa essere adottato dall'organo giurisdizionale funzionalmente competente, con la procedura degli incidenti di esecuzione, proprio perché spetta al giudice dell'esecuzione il compito di decidere con efficacia giurisdizionale su ogni tema del rapporto esecutivo. Il giudice dell'esecuzione, peraltro, è obbligato a procedere alla unificazione delle pene concorrenti quando le questioni connesse al cumulo siano sollevate nel procedimento previsto dall'art. 666 c.p.p., ed in particolare quando il provvedimento di unificazione presupponga la pregiudiziale statuizione in materia di revoca dei benefici e applicazione dell'amnistia. (La Cassazione ha altresì precisato che il pubblico ministero che presenti al giudice dell'esecuzione la richiesta diretta alla formazione del cumulo ha l'onere d'indicare specificamente le condanne che vanno incluse nella esecuzione concorsuale).