(massima n. 1)
In tema di opposizione allo stato passivo, non sono ammesse in prededuzione le spese sostenute dal creditore istante nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, senza che assuma rilievo la sua qualitą di litisconsorte necessario, non potendosi desumere da essa la inerenza delle spese sostenute all'amministrazione del fallimento o alla sua conservazione.