(massima n. 1)
I crediti per i servizi resi in favore della custodia giudiziaria della societą fallita maturano nei confronti di quest'ultima, non essendo la custodia un soggetto diverso dall'ente fallito ma l'organo di una procedura aperta in una situazione di inadempienza della debitrice, assoggettata a procedimento espropriativo; tali crediti devono, pertanto, essere verificati in sede concorsuale, quand'anche abbiano titolo alla prededuzione.