(massima n. 1)
In tema di fallimento susseguente alla procedura di concordato preventivo, deve escludersi la prededucibilitą, in seno alla procedura fallimentare, del credito vantato dal garante del concordato per effetto di pagamenti effettuati non gią in adempimento di debiti contratti dal debitore poi fallito ai fini della continuazione dell'impresa, bensģ (come nella specie) in adempimento di crediti concorsuali sorti anteriormente alla domanda di concordato.