(massima n. 1)
Il criterio per porre le spese per l'acquisto di beni mobili anche sulla massa attiva immobiliare ai sensi dell'art. 111 n. 1 legge falliment. č quello della utilitā generalizzata dell'attivitā compiuta dalla procedura, in favore dell'intera massa passiva concorsuale, cosė da assumere il carattere della prededuzione piena ed assoluta, ovvero della utilitā specifica di singole categorie di creditori, sulle quali tale onere deve riflettersi.