(massima n. 1)
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale non si applica, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, al giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, qualora esso concerna un credito da rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. L'esclusione, infatti, che si correla alla specifica natura della anzidetta controversia, permane anche se non sia stato applicato il rito speciale del lavoro, deve intendersi riferita all'intero corso del procedimento e quindi riguarda anche i termini per proporre ricorso per cassazione.