(massima n. 1)
Appartiene alla giurisdizione ordinaria, e non a quella tributaria, la controversia relativa all'ammissione al passivo di un credito di natura tributaria vantato dall'Amministrazione finanziaria (nella specie: per imposta di registro), richiesto in via privilegiata ex art. 2758 c.c., ma ammesso allo stato passivo, dal giudice delegato, solo in via chirografaria (per mancato rinvenimento del bene sul quale il privilegio dovrebbe esercitarsi), ove l'atto impositivo non sia in contestazione, ma si ponga come titolo di ammissione al passivo, recepito dal decreto con cui il giudice delegato dichiara l'esecutivitą dello stato passivo.