(massima n. 1)
La domanda di ammissione al passivo fallimentare, come si evince dall'art. 94 legge fall., ha natura e funzione di vera e propria domanda giudiziale introduttiva di una attivitą cognitiva idonea a produrre il giudicato formale e sostanziale sui crediti insinuati. Ne consegue che é riservato al tribunale fallimentare, investito del reclamo avverso il decreto del giudice delegato di approvazione ed esecutivitą del piano di riparto, il compito di interpretare, in correlazione a detto provvedimento, il contenuto e le finalitą della domanda di insinuazione allo stato passivo fallimentare e che le relative valutazioni soggiacciono, nel giudizio di legittimitą, a un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e al riscontro di una motivazione coerente e logica. (Nella specie, in applicazione del principio affermato, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso un provvedimento con cui il tribunale, respingendo un reclamo proposto contro il decreto del giudice delegato dichiarativo dell'esecutivitą del piano di riparto finale, aveva ritenuto che l'avvenuta ammissione di un istituto di credito fondiario al passivo del fallimento come da domanda, salvo conguaglio in sede di distribuzione, secondo le norme sul credito fondiario, dovesse intendersi limitata al contenuto pił propriamente postulatorio del ricorso ex art. 93 legge fall. e non estesa a quanto rappresentato in seguito nell'istanza circa il necessario modularsi del credito in dipendenza delle clausole contrattuali e delle disposizioni di legge sul credito fondiario, specie in punto di interessi legati alla garanzia ipotecaria, e che l'espressione adoperata dal giudice delegato si riferisse a possibili compensazioni con somme che il creditore fondiario avrebbe potuto riscuotere in sede di eventuale esecuzione individuale).