(massima n. 1)
Dagli artt. 2 e 4 del D.L.vo n. 80 del 1992 — l'ultimo dei quali prevede uno specifico termine di prescrizione annuale identico, nella durata, a quello generalmente stabilito per i diritti alle prestazioni previdenziali di carattere temporaneo erogate dall'Inps — si desume inequivocamente che l'obbligazione del Fondo istituito presso l'Inps in base allo stesso D.L.vo n. 80 del 1992 per garantire il pagamento dei crediti di lavoro del datore di lavoro insolvente diversi dal TFR non ha natura retributiva ma previdenziale ed è, perciò, autonoma rispetto a quella del datore di lavoro (anche se l'oggetto di tale obbligazione è del tutto coincidente con l'obbligazione datoriale, essendo determinato per relationem con riferimento a quello che sarebbe stato il credito nei confronti del datore di lavoro, nella sua interezza e nel suo regime giuridico). Ne consegue che, non trattandosi di una unica obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni di diversa natura, non vengono in considerazione gli istituti propri della disciplina delle obbligazioni in solido e, in particolare per quanto riguarda la prescrizione, non si applica l'art. 1310 c.c. e, quindi, il termine prescrizionale annuale previsto dal citato D.L.vo n. 80 del 1992 non viene interrotto nei confronti del menzionato Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro ex art. 94 della legge fallimentare (non potendo tale conclusione desumersi dalla circostanza che il Fondo è accollatario ex lege del debito del datore di lavoro).