(massima n. 1)
La prescrizione quinquennale del diritto al trattamento di fine rapporto che la L. 29 luglio 1982, n. 297 configura (secondo quanto risulta anche dai relativi lavori preparatori) come forma di risparmio forzoso nei riguardi del lavoratore e di finanziamento imprenditoriale nei confronti del datore di lavoro č suscettibile d'interruzione, ai sensi dell'art. 94 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, per effetto della domanda di ammissione al passivo del fallimento del datore di lavoro, cui l'art. 2 della citata legge sostituisce (in caso d'insolvenza) il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'Inps; infatti, l'accollo (cumulativo) ex lege del relativo debito previsto da tale norma non muta, rendendola previdenziale, l'originaria natura del credito, che rimane quindi assoggettato, in tutte le sue vicende, anche fallimentari, e fino all'estinzione, alla disciplina dettata per i crediti di capitale.