(massima n. 1)
Il termine di prescrizione previsto dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982 per il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte dell'apposito Fondo istituito presso l'Inps non è suscettibile di interruzione ex art. 94 della legge fallimentare nei confronti del Fondo medesimo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro. Infatti, dalla circostanza che il Fondo suddetto è accollatario ex lege del debito del datore di lavoro non può desumersi l'applicabilità dell'art. 1310 c.c. a differenza di quanto avviene per i debiti diversi da quello relativo al TFR del datore di lavoro insolvente disciplinati dal D.L.vo n. 80 del 1992, il quale ancorchè richiami la legge n. 297 del 1982, prevede una normativa che da questa si differenzia e, in particolare con riferimento alla prescrizione, prevede uno specifico termine annuale.