(massima n. 1)
I motivi nuovi di cui l'art. 585, quarto comma, c.p.p., consente la presentazione nel giudizio di impugnazione, devono avere ad oggetto solo argomenti nuovi e diversi idonei a chiarire meglio eventualmente sotto altri aspetti o in una diversa prospettiva, il contenuto e la portata di quelli gią presentati, non essendo consentito, attraverso un'impropria utilizzazione della norma suddetta, introdurre un thema decidendum totalmente diverso da quello inizialmente devoluto.