(massima n. 1)
I motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilitą, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), c.p.p. (Nella specie, la Corte ha ritenuto esulare dall'ambito assegnato a motivi nuovi di appello la deduzione in essi, da parte dell'imputato, di essere responsabile di furto e di essere affetto da cleptomania, dopo l'affermazione, in quelli principali, di estraneitą al fatto di ricettazione contestato, per il quale aveva riportato condanna).