(massima n. 1)
Nell'ipotesi di assenza dell'imputato, il termine di impugnazione decorre dalla scadenza del termine prescritto per il deposito della sentenza e non dalla notifica dell'estratto che sia stata effettuata per errore. (Fattispecie nella quale si era proceduto alla notifica dell'estratto della sentenza, nell'erroneo presupposto da parte del cancelliere, che si fosse verificata la contumacia)