(massima n. 1)
Qualora il giudice ritardi, in relazione al rito ordinario, il deposito della motivazione della sentenza, senza fissare alcuna indicazione nel dispositivo letto in udienza, il termine per impugnare č quello di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c) c.p.p., decorrente dalla data di notifica dell'avviso di deposito della sentenza impugnata, e non giā di trenta giorni ex art. 585, lett. b), c.p.p