(massima n. 1)
Il disposto di cui all'art. 585, comma terzo, c.p.p., secondo il quale, in materia di termini per la proposizione di impugnazioni, «quando la decorrenza č diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo», trova applicazione anche nei casi in cui il difensore non sia legittimato in proprio alla proposizione del gravame. (Nella specie perché, trattandosi di provvedimento ricorribile per cassazione, il difensore non era iscritto all'albo speciale previsto dall'art. 613 c.p.p.).