(massima n. 2)
Nel termine di 15 giorni stabilito dall'art. 544, comma 2, c.p.p. per il deposito della sentenza non si computa, in applicazione del principio generale fissato dall'art. 172, comma 4, c.p.p., il dies a quo, cioè quello di pronuncia della decisione. Conseguentemente il termine di trenta giorni per proporre impugnazione, previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p., viene a scadere nel caso previsto dall'art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p., il 45° giorno successivo alla detta pronuncia.