(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma secondo, Cost. avverso il decreto della corte d'appello che — pronunciando in sede di gravame contro il provvedimento del tribunale, emesso ai sensi dell'art. 2 octies, comma settimo, della legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiunto dall'art. 3 del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito nella legge 4 agosto 1989, n. 282 — liquidi il compenso all'amministratore giudiziario di una società di capitali nominato nel procedimento di prevenzione a seguito di sequestro dei beni previsto dalla legislazione antimafia. A tale conclusione deve giungersi in quanto trattasi di provvedimento che risolve con carattere di definitività una controversia relativa a diritto soggettivo. In tal caso il termine per proporre il ricorso è quello di quindici giorni ai sensi dell'art. 585, comma primo, lett. a) c.p.p., decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito, considerato che si verte in ipotesi di provvedimento da adottare con la procedura camerale, in funzione strettamente strumentale e accessoria alle misure di prevenzione, ragione per cui non è applicabile la disposizione dell'art. 680 c.p.p. — richiamato dagli artt. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 a sua volta richiamato dall'art. 3 ter, comma secondo, della legge 31 maggio 1965, n. 575 — che regola l'impugnabilità dei provvedimenti aventi ad oggetto misure di prevenzione.