(massima n. 1)
In tema di termine utile per proporre impugnazione, poiché alle diverse modalità di pubblicazione della sentenza conseguono effetti diversificati ai fini della determinazione di tale termine e del suo decorso, la contestuale lettura del dispositivo e della motivazione deve essere formalmente e storicamente certa in tutte le sue componenti. A tal fine, il dato processuale deve ritenersi incontestabile qualora risulti, non solo dalla intestazione della decisione, relativa al dispositivo di sentenza e contestuale motivazione, ma anche dal verbale di udienza. D'altronde, la sottoscrizione del predetto verbale anche da parte dell'ausiliario che assiste il giudice, è volta a garantire — con profili di responsabilità penale per un eventuale falso ideologico — la corrispondenza tra quanto attestato e quanto accaduto. (Fattispecie in cui il ricorrente, assumendo che la motivazione della sentenza, contrariamente a quanto documentalmente attestato, non era stata letta in udienza, deduceva la erroneità dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, pronunciata per tardività del gravame, presentato oltre il quindicesimo giorno).