(massima n. 1)
Ai fini del decorso dei termini per la proposizione dell'impugnazione, la legge attribuisce valore solo ed esclusivamente al verificarsi degli eventi indicati dall'art. 585, comma 2, lett. a), b) e c), per cui nessun rilievo può attribuirsi all'eventuale, erronea applicazione, sull'originale del provvedimento soggetto ad impugnazione, dell'attestazione di passaggio in giudicato, costituendo tale attestazione soltanto un adempimento amministrativo di carattere interno, previsto a tutt'altri fini dall'art. 27 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale, approvato con D.M. 30 settembre 1989 n. 334.