(massima n. 1)
Il termine per impugnare mediante ricorso per saltum in cassazione il decreto penale di condanna, privo della statuizione in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative degli ordini di demolizione e di rimessione in pristino, č quello di trenta giorni ex art. 585, comma primo, lett. b) c.p.p. e decorre dalla data di comunicazione al P.M. della copia del decreto di condanna. (La Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha altresė affermato che la ricorribilitā in cassazione rimane preclusa in caso di revoca espressa o tacita del decreto penale di condanna, posto che, in tal caso, la competenza a provvedere sull'applicazione delle predette sanzioni amministrative compete al giudice dell'opposizione).