(massima n. 1)
Il termine per proporre l'impugnazione, avverso la sentenza pronunciata in sede di appello, decorre per il P.G., nel caso in cui detta sentenza gli venga comunicata prima della scadenza del termine indicato dal giudice per il deposito, dalla data della comunicazione e non dalla scadenza del detto termine, in quanto i principi di impersonalitą dell'Ufficio e di buon andamento della P.A. fanno presumere che, acquisita notizia della esistenza e del contenuto della sentenza, la Procura generale sia in grado di operare "cognita causa" le proprie valutazioni, con la conseguenza che da quel momento decorre il termine per l'impugnazione, non valendo le esigenze di difesa tutelate dagli art. 585, comma secondo, lett. d) e 548, comma terzo c.p.p., a favore dell'imputato contumace.