(massima n. 1)
I provvedimenti emessi a seguito di procedimento camerale davanti al tribunale di sorveglianza, ricorribili per cassazione ai sensi degli artt. 666 e 678 c.p.p., devono essere notificati anche al difensore non iscritto nell'albo speciale, sicché pure in tali ipotesi si applica il disposto dell'art. 585, terzo comma, c.p.p., in base al quale quando la decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi quello che scade all'ultimo.