(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione con il quale venga denunciata l'abnormità di un provvedimento non può considerarsi sempre soggetto ai limiti temporali previsti dall'art. 585 c.p.p., dovendosi invece ritenere che, avendo esso lo scopo, mediante la dichiarazione e l'accertamento di detta abnormità, di rimuovere situazioni altrimenti insanabili, i limiti in questione possano essere di volta in volta individuati avendo riguardo agli effetti eventualmente prodotti dal provvedimento, malgrado la sua abnormità, ed alla sussistenza di un concreto interesse alla loro rimozione.