(massima n. 1)
In base alla disposizione transitoria dettata dall'art. 3 della legge 19 gennaio 1999, n. 14, il procuratore generale presso la Corte di cassazione e l'imputato possono esercitare, entro il termine di cui al comma 4 dell'art. 585 c.p.p., la facoltą di «patteggiamento» prevista dai commi 4 e 5 dell'art. 599 dello stesso codice con riferimento ai motivi di ricorso. Tale termine č stabilito a pena di decadenza e le parti non possono raggiungere l'accordo in un momento successivo. Infatti, mentre l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 599 c.p.p. prevede che, in caso di mancato accoglimento della richiesta, «la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento», l'ultimo periodo dell'art. 3 della legge n. 14 del 1999, nello stabilire che, ove la Corte di cassazione ritenga di non poter accogliere la richiesta, quest'ultima e la rinuncia ai motivi perdono effetto, non prevede invece la facoltą di riproporle successivamente.