(massima n. 1)
Anche per i provvedimenti abnormi valgono i termini per l'impugnazione di cui all'art. 585 c.p.p. Infatti l'abnormitą del provvedimento, in quanto anomalia che si caratterizza solo per la radicale antinomia con i principi generali dell'ordinamento giuridico, deve essere denunziata con gli stessi mezzi e forme e nei medesimi termini perentori stabiliti per far valere qualsiasi altro vizio o nullitą, secondo le norme che disciplinano l'impugnazione ordinaria.