(massima n. 1)
Il termine per l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere prevista dall'art. 424 c.p.p. decorre, quando la motivazione della sentenza sia depositata successivamente alla lettura in udienza del dispositivo (art. 585, comma 2, lett. a c.p.p.), dal momento in cui viene comunicato o notificato l'avviso di deposito, ai sensi dell'art. 128 c.p.p.