(massima n. 1)
In mancanza di una norma transitoria che disponga diversamente, il deposito della sentenza č regolato dalla norma processuale vigente al momento della pronuncia. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che il termine di deposito di una sentenza resa prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina dettata dal D.L. 1 marzo 1991, n. 60 fosse di trenta giorni, secondo quanto stabilito dall'art. 544, secondo comma, c.p.p.).