(massima n. 1)
Il condomino che essendo titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare vi rinunzi, č esonerato dalla contribuzione nelle spese di riparazione e ricostruzione del lastrico secondo il criterio dell'art. 1126 c.c. e deve parteciparvi in base alla quota millesimale di proprietā, non potendo estendersi analogicamente alla rinunzia ad un particolare diritto di uso della cosa comune la norma dell'art. 1118, secondo comma, c.c., in base alla quale la rinunzia al diritto di proprietā sulle cose comuni non esonera il rinunziante dalle spese per la loro conservazione, dal momento che tale norma, oltre a costituire deroga all'opposto principio generale stabilito dal primo comma dell'art. 1104 c.c., trova la sua ratio nell'inscindibile collegamento tra la fruizione della proprietā comune e la fruizione di quella individuale e nella conseguente esigenza di non consentire al condomino di sottrarsi alla contribuzione nelle spese per la conservazione di beni dei quali egli continuerebbe necessariamente a godere pur dopo avervi rinunziato, che non sussiste invece nel caso di un bene il cui godimento, puramente eventuale, č rimesso alla libera determinazione del suo titolare e con la rinunzia di questi si trasferisce alla collettivitā dei condomini.