(massima n. 1)
Il provvedimento che dichiara l'interruzione del processo ha non soltanto la forma, ma anche il contenuto intrinseco di ordinanza, in quanto non pronunzia sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, né definisce il processo, ma importa soltanto un temporaneo stato di quiescenza dello stesso fino alla riassunzione, o, in mancanza di questa, fino all'estinzione, ed ha quindi carattere ordinatorio e preparatorio. Conseguentemente č inammissibile l'appello proposto avverso il provvedimento con il quale il tribunale dichiara interrotto il processo.