(massima n. 1)
Poiché, in ipotesi si sopravvenienza del fallimento della parte all'instaurazione del giudizio anteriormente alla costituzione, l'art. 299 c.p.c. dispone l'interruzione automatica del processo, rilevabile d'ufficio da parte del giudice, deve ritenersi che, analogamente, nell'ipotesi di controversia proposta da una parte che sia gią stata dichiarata fallita, la perdita della capacitą processuale di tale parte sia rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che in tale caso la perdita della capacitą si evidenzia in modo ancora pił radicale rispetto al caso previsto dall'art. 299 cit.