(massima n. 1)
I «rappresentanti legali» la cui morte, per il disposto degli artt. 299 e 300 c.p.c., č causa di interruzione del processo, sono soltanto coloro che stanno in giudizio in luogo degli incapaci, non anche le persone che svolgono la funzione di organi degli enti dotati di una propria autonoma soggettivitą.